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Roma, 18 febbraio 2013
Circolare n. 51/2013
Oggetto: Previdenza – Congedi di paternità – Disposizioni
attuative - D.M. 22.12.2012, su G.U. n. 37 del 13.2.2013.
Il Ministero del
Lavoro ha reso operativi i congedi di paternità introdotti dalla Riforma Fornero in via sperimentale per
il triennio 2013-2015 (art. 4, commi da 24 a 26 della legge n. 92/2012).
Come è noto, i
congedi in questione sono di due tipi: uno obbligatorio e l’altro facoltativo. Con
il primo il padre lavoratore ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un giorno
entro i primi 5 mesi di vita del figlio, mentre con il secondo può usufruire,
in alternativa alla madre e sempre nello
stesso periodo dei 5 mesi, di ulteriori due giorni anche continuativi di
astensione dal lavoro; in entrambi i casi al lavoratore spetta un’indennità
giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.
Il Ministero del
Lavoro ha precisato che i congedi di paternità (sia obbligatori che facoltativi)
si applicano alle nascite successive all’1 gennaio 2013 e che per poterne
fruire il lavoratore deve presentare con un anticipo di almeno 15 giorni
apposita comunicazione scritta al proprio datore di lavoro allegando, nel caso
di congedo facoltativo, la dichiarazione della madre di non fruire di analogo
periodo di congedo di maternità; il datore di lavoro dovrà a sua volta comunicare
all’INPS le giornate di congedo fruite dal lavoratore.
Si fa osservare che
con lo stesso provvedimento il Ministero del Lavoro ha dato attuazione alla
disposizione della citata legge 92 che prevede la possibilità per la madre
lavoratrice di sostituire in tutto o in parte il periodo di sei mesi di
astensione facoltativa con un contributo a carico dell’INPS pari a 300 euro
mensili (per un massimo di 6 mesi) utilizzabile per fruire o del servizio di baby sitting ovvero
dei servizi per l’infanzia resi da strutture pubbliche o private accreditate.
Per accedere al
beneficio la lavoratrice dovrà presentare apposita domanda entro i termini
stabiliti di volta in volta per ciascun anno dall’INPS. Il beneficio sarà concesso
nei limiti delle risorse disponibili (pari a 20 milioni di euro per ciascun
anno) sulla base della situazione economica familiare della lavoratrice e dell’ordine
cronologico di presentazione delle domande.
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Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 191/2012 |
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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G.U. n.37 del 13.2.2013 (fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 dicembre 2012
Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedoobbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme dicontributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondodel lavoro al termine del congedo. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione del congedo del padre 1. Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo di cui all'art.4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sonofruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro il quinto mese divita del figlio. 2. Il congedo obbligatorio di un giorno e' fruibile dal padre anchedurante il congedo di maternita' della madre lavoratrice, in aggiuntaad esso. 3. La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo aisensi del secondo periodo dell'art. 4, comma 24, lettera a) citato,di uno o due giorni, anche continuativi, e' condizionata alla sceltadella madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni delproprio congedo di maternita', con conseguente anticipazione deltermine finale del congedo post-partum della madre per un numero digiorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. 4. Il congedo facoltativo e' fruibile dal padre anchecontemporaneamente all'astensione della madre. 5. Gli istituti di cui al presente articolo si applicano anche alpadre adottivo o affidatario. 6. Il giorno di congedo obbligatorio e' riconosciuto anche al padreche fruisce del congedo di paternita' ai sensi dell'art. 28 deldecreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 7. La disciplina dei congedi obbligatori e facoltativi di cui aicommi 2 e 3, si applica alle nascite avvenute a partire dal 1°gennaio 2013. Art. 2 Trattamento economico, normativo e previdenziale del congedo obbligatorio e facoltativo del padre 1. Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni dicongedo di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, a un'indennita'giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento dellaretribuzione, corrisposta secondo le modalita' stabilite nell'art.22, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 2. Con riferimento al trattamento normativo e previdenziale siapplicano le disposizioni previste in materia di congedo dipaternita' dagli articoli 29 e 30 del citato decreto legislativo n.
151 del 2001. Art. 3 Modalita' di fruizione 1. In relazione al congedo di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, ilpadre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cuiintende fruirne, con un anticipo non minore di quindici giorni, ovepossibile in relazione all'evento nascita, sulla base della datapresunta del parto. La forma scritta della comunicazione puo' esseresostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativoaziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Il datore dilavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso icanali telematici messi a disposizione dall'Istituto medesimo. 2. Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore allega allarichiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedodi maternita' a lei spettante per un numero di giorni equivalente aquello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedomedesimo. La predetta documentazione dovra' essere trasmessa anche aldatore di lavoro della madre. 3. I congedi di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 1, non possono esserefrazionati ad ore. Art. 4 Contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia 1. La madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo dimaternita' e negli undici mesi successivi, ha la facolta' di
richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributoutilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o perfar fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanziao dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'art. 4, comma 24,lettera b), della legge n. 92 del 2012. 2. La richiesta puo' essere presentata anche dalla lavoratrice cheabbia gia' usufruito in parte del congedo parentale. Art. 5 Misura del beneficio e modalita' di erogazione 1. Il beneficio di cui all'art. 4 consiste in un contributo, pari aun importo di 300 euro mensili, per un massimo di sei mesi, in basealla richiesta della lavoratrice interessata. 2. Il contributo per il servizio di baby-sitting verra' erogatoattraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all'art. 72 del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, mentre nel caso di fruizionedella rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privatiaccreditati, il beneficio consistera' in un pagamento diretto allastruttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo di300,00 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura delladocumentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio. Art. 6 Modalita' di ammissione 1. Per accedere all'uno o all'altro dei benefici di cui agliarticoli 4 e 5, la madre lavoratrice presenta domanda tramite icanali telematici e secondo le modalita' tecnico operative stabilitein tempo utile dall'I.N.P.S., indicando, al momento della domandastessa, a quale delle due opzioni di cui all'art. 4 intende accederee di quante mensilita' intenda usufruire, con conseguente riduzionedi altrettante mensilita' di congedo parentale. 2. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, le domande dovrannoessere presentate nel corso dello spazio temporale, unico a livellonazionale, i cui termini iniziale e finale saranno fissati dall'INPS,che provvedera' a darne adeguata, preventiva comunicazione attraversoi diversi canali informativi disponibili. All'esito del monitoraggiodi cui in premessa, l'INPS potra' valutare, per gli anni 2014 e 2015,un eventuale frazionamento delle procedure di ammissione ai benefici,con consequenziale correlato frazionamento delle risorse disponibilinell'anno considerato. 3. Possono partecipare ai bandi, oltre alle lavoratrici i cui figlisiano gia' nati, anche quelle per le quali la data presunta del partosia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando medesimo. 4. Il beneficio di cui agli articoli 4 e 5 e' riconosciuto neilimiti delle risorse indicate all'art. 10, comma 1, per ciascunodegli anni 2013, 2014 e 2015, sulla base di una graduatoria nazionaleche terra' conto dell'indicatore della situazione economicaequivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) con ordine dipriorita' per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a
parita' di ISEE, secondo l'ordine di presentazione.
5. Le graduatorie sono pubblicate dall'INPS entro quindici giornidalla scadenza del bando. 6. Entro i successivi quindici giorni, le lavoratrici utilmentecollocate in graduatoria, le quali abbiano optato per il contributoal servizio di baby-sitting, potranno recarsi presso le sedidell'INPS per ricevere i voucher richiesti. Art. 7 Esclusioni e limitazioni 1. Non sono ammesse al beneficio di cui all'art. 4 le madrilavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendonoesercitare la facolta' ivi dedotta: risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblicadei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati; usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politicherelative ai diritti ed alle pari opportunita' istituito con l'art.19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertitodalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 2. Le lavoratrici part-time usufruiscono dei benefici di cui agliarticoli 4 e 5 in misura riproporzionata in ragione della ridottaentita' della prestazione lavorativa.
3. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono fruiredei benefici fino ad un massimo di tre mesi. 4. Nel caso in cui il diritto all'esenzione totale vengariconosciuto successivamente all'ammissione al contributo di cuiall'art. 4, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il periodosuccessivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzionedelle somme percepite. Art. 8 Procedura per la realizzazione dell'elenco 1. L'INPS provvede alla redazione di apposite istruzioni,pubblicate sul sito istituzionale www.inps.it, sia per l'istituzionedi un elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia aderentialla sperimentazione di cui all'art. 4, comma 24, lettera b), dellalegge n. 92/2012, sia per le modalita' di pagamento dei servizierogati dalle strutture medesime. 2. Successivamente alla pubblicazione, le strutture pubbliche eprivate accreditate che abbiano interesse potranno presentare on-lineall'INPS domanda di iscrizione nel suddetto elenco. Quest'ultimosara' poi pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS e sara'
liberamente consultabile. 3. L'elenco sara', inoltre, aggiornato in tempo reale ed integratocon la procedura di domanda on-line delle madri lavoratrici aventidiritto al contributo di cui all'art. 4, comma 24, lettera b), dellalegge n. 92/2012, al fine di consentire alle madri stesse divisualizzare, durante la compilazione della domanda on-line, lestrutture presenti in elenco. 4. Nel caso di opzione per il contributo per l'accesso alla retepubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privatiaccreditati, la lavoratrice, prima della compilazione della domandaon-line per accedere al beneficio, e' tenuta comunque a verificare ladisponibilita' dei posti presso la rete pubblica dei servizi per
l'infanzia o le strutture private accreditate. Art. 9 Riduzione del congedo parentale 1. La fruizione dei benefici di cui agli articoli 4 e seguenti,comporta, per ogni quota mensile richiesta ai sensi dell'art. 5,comma 1, una corrispondente riduzione di un mese del periodo dicongedo parentale, di cui all'art. 32 del decreto legislativo 26marzo 2001, n. 151. Al fine della rideterminazione del congedostesso, l'INPS comunichera' al datore di lavoro l'ammissione dellalavoratrice al beneficio prescelto. Art. 10 Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria 1. I benefici di cui agli articoli 4 e 5, sono riconosciuti nellimite di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014e 2015, a carico del Fondo per il finanziamento di interventi afavore dell'incremento in termini quantitativi e qualitatividell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'art. 24, comma27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2. La relativa spesa, pari ad € 20.000.000,00 per ciascuno deglianni 2013, 2014 e 2015, gravera' sul capitolo 2180 dello stato diprevisione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante«Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incrementodell'occupazione giovanile e delle donne» per ciascuno degli annifinanziari 2013, 2014 e 2015. 3. L'INPS provvede al monitoraggio dell'andamento della spesacomunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politichesociali e al Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine diuna eventuale revisione dei criteri di accesso e delle modalita' diutilizzo del beneficio per gli anni di sperimentazione successivi alprimo. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2012 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, registro n. 1, foglio n. 314